Intercettazioni telefoniche, ecco alcuni accorgimenti
Le intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche ed io aggiungo anche epistolari sono materia delicatissima da usare con molta parsimonia. Una cosa è certa, che le intercettazioni, sono uno strumento essenziale, direi necessari per le investigazioni.
Chi scrive che ha fatto frequente ricorso a tale strumento, può affermare con tutta onestà che se non ci fossero state le intercettazioni, non avrebbe mai potuto raggiungere risultati positivi nella lotta alla criminalità mafiosa, terroristica e comune.
Detto questo, vorrei suggerire, mediante queste pagine di BlogSicilia, alcuni accorgimenti inerenti alla normativa sulle intercettazioni, che se venissero adottate, potrebbero far cessare la costante violazione della privacy. Le “gole profonde” non avrebbero ragion d’essere.
In sintesi, si tratta di inserire nel testo vigente sulle intercettazioni, alcuni articoli finalizzati a far cessare il malcostume odioso e vergognoso di divulgare brani o parti di conversazioni registrate.
- Il Pubblico Ministero nel rilasciare decreto deve indicare il nominativo dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, preposto a tutte le operazioni connesse. Ossia di attivazione e registrazione delle chiamate in uscita ed entrata sull’utenza telefonica, ovvero delle conversazioni ambientali e telematiche. L’Ufficiale di P.G è responsabile di tutte le attività espletate sino al deposito nella Cancelleria del Tribunale delle bobine magnetiche e degli strumenti tecnici audio visivi;
- L’Ufficiale di P.G. ascoltando e registrando dialoghi non attinenti al reato di cui è decreto, è tenuto a trascrivere a mo’ di ” sunto ” nell’apposito registro e se essi con costituiscono motivi d’indagini per altri reati, è obbligato a riferire al PM con Informativa differenziata rispetto al reato per il quale è stato rlasciato decreto;
- Il PM è obbligato, su espressa richiesta dei difensori dell’indagato di porre in visione l’intero registro ove sono annotate, in ordine temporale, tutte le chiamate in arrivo ed in partenza sull’utenza, ovvero tutte le conversazioni ambientali e telematiche, comprese quelle indicate con “sunto”;
- Il Perito nominato dal Tribunale per analizzare i supporti di cui al precedente articolo è tenuto ad indicare con “omissis” le generalità delle persone intercettate in quelle conversazioni non costituenti ipotesi criminose.
Il PM, l’Ufficiale di P.G. e il Perito del Tribunale che per negligenza, imperizia o per dolo, consentono la divulgazione di nominativi emersi nel corso di telefonate, o dialoghi ambientali intercettate, sono puniti con…
Sono convinto che se si vuole si può impedire il cannibalismo mediatico attorno alle telefonate intercettate. Non sono le previsione di colpire duramente i giornalisti che può far cessare l’odiosa violazione del segreto istruttorio.
Qualcuno, “canta” con i giornalisti e quindi bisogna impedirlo.






















Ottima idea, ottimo suggerimento.
Ma siamo sicuri che che esiste qualcuno che vuole affrontare veramente e seriamente il problema?
Saggio suggerimento, persino semplice. Il fatto è che visto che tutto quello che è semplice solitamente funziona, nel nostro paese non potrà essere applicato, proprio perchè è semplice e funzionerebbe.
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